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| Come fare per... - area
Servizi Demografici |
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| COME E QUANDO VIENE RILASCIATA LA CARTA D'IDENTITA'
La carta d'identità viene rilasciata ai soggetti
che abbiano compiuto almeno 15 anni, ed è normalmente
valida per l'espatrio nei Paesi della Comunità
Europea ed in altri convenzionati con l'Italia. E' valida
5 anni e può essere rinnovata 6 mesi prima della
scadenza.
Per ottenerla è necessario, oltre ad aver compiuto
15 anni, essere residenti nel Comune di Orciano Pisano
o iscritti all'AIRE (italiani residenti all'estero),
mentre per i non residenti può essere rilasciata
previo nullaosta da parte del Comune di residenza.
Non comporta alcuna variazione sulla carta d'identità
il cambio di residenza, di professione o di stato civile.
Nel caso di furto o smarrimento è necessario
presentare denuncia ai Carabinieri.
I minori di anni 18 devono essere accompagnati da entrambi
i genitori (muniti di documento di identità valido),
per il rilascio della necessaria autorizzazione. Se
uno dei genitori non firma occorre l'autorizzazione
del Gidice Tutelare presso il Tribunale di Pisa.
Per gli starnieri residenti la carta d'identità
non è valida per l'espatrio e deve essere allegata
al permesso di soggiorno.
Per il rilascio della carta d'identità è
necessario presentarsi all'Ufficio Anagrafe con tre
fotografie formato tessera, la cart d'identità
scaduta (in caso di rinnovo), l'attestato di denuncia
o furto, l'autorizzazione del Giudice Tutelare nei casi
previsti.
La carta di identità costa € 5,42.
Per i minori di 15 anni si può richiedere il
certificato di nascita valido per l'espatrio. É
valido nei Paesi della Comunità Europea e negli
altri Paesi che abbiano sottoscritto apposita convenzione
con l'Italia, purché convalidato dalla Commissariato
di Pubblica Sicurezza di Volterra..
Entrambi i genitori devono recarsi di persona all'Ufficio
Anagrafe, portando una foto tessera del figlio, per
la compilazione del modulo di richiesta. In caso di
separazione o divorzio dei genitori è necessaria
l'autorizzazione del Giudice tutelare presso il Tribunale
competente per territorio.
Il documento, rilasciato dal Comune in tempo reale,
andrà poi consegnato dagli interessati al Commissariato
di Pubblica Sicurezza di Volterra o personalmente o
tramite i Carabinieri.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
L'art. 43 del Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche ed i
gestiori di pubblici servizi (es. ASA S.p.A. che fornisce
acqua, ENEL S.pA. che fornisce energia elettrica, e
così via) non possono chiedere ai cittadini i
certificati in tutti i casi in cui si può fare
l'autocertificazione ovvero i documenti che esse stesse
sono tenute a certificare o che comunque sono in loro
possesso.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono
essere presentate anche ai privati che vi consentono.
La richiesta di certificati costituisce violazione dei
doveri d'ufficio. Il cittadino comunque può continuare
a richiedere i certificati e le Amministrazioni sono
sempre tenute a rilasciarle.
I certificati medici, i certificati sanitari, i certificati
veterinari, i certificati di origine, i certificati
di conformità CE, i certificati di marchi e brevetti
non possono essere sostituiti da autocertificazione.
Tutte le dichiarazioni hanno lo stesso valore e la stessa
validità temporale del certificato che sostituiscono
(6 mesi).
Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445
Moduli
autocertificazione
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
possono essere attestati i fatti, le qualità
personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato
non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili
con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché
la conformità all'originale della copia di un
documento.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
rivolte alle Amministrazioni pubbliche ed ai gestori
di servizi pubblici (es. ASA S.p.A. che fornisce acqua,
ENEL S.pA. che fornisce energia elettrica, e così
via), anche se non collegate ad una domanda, sono sottoscritte
davanti al dipendente addetto oppure presentate o inviate
con la fotocopia del documento della persona che le
ha firmate. Se la dichiarazione sostitutiva è
rivolta a pribvati va autenticata e conseguentemente
è necessario pagare l'imposta di bollo.
Tutte le dichiarazioni hanno lo stesso valore e la stessa
validità temporale dell'atto che sostituiscono.
Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445
Moduli autocertificazione
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COSA E' NECESSARIO FARE QUANDO NASCE UN BAMBINO?
La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente
da uno dei genitori (qualora siano coniugati tra di
loro), da un loro procuratore speciale o dal medico
o dall'ostetrica o altra persona che abbia assistito
al parto.
Può essere resa nel Comune di nascita del bambino
oppure nel Comune di residenza dei genitori (in quello
della madre se i genitori risiedono in comuni diversi).
Essa deve essere fatta entro 10 giorni dal parto.
Può essere resa anche presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto
il parto (in questo caso entro 3 giorni dalla nascita).
Qualora i genitori non siano coniugati tra di loro,
è necessaria la presenza di entrambi, salvo che
uno dei genitori non voglia essere menzionato nell'atto
di nascita del figlio naturale.
Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso,
non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al
buon costume ed all'ordine pubblico; inoltre, se maschio,
non può essere imposto il nome del padre o di
un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.
Per la dichairazione di nascita è necessario
presentarsi con:
" Documento di riconoscimento di chi fa la denuncia
(per i cittadini stranieri il passaporto e il documento
di soggiorno, permesso o carta di soggiorno);
" Codice fiscale di entrambi i genitori;
" Attestazione di avvenuta nascita rilasciata dalla
A.S.L. ovvero dall'ostetrica o da chi abbia assistito
al parto.
Informazioni su Assegni di maternità
Informazioni su Assegni nucleo familiare
Informazioni su Assegni secondo figlio
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CHE COSA E' NECESSARIO FARE PER SPOSARSI?
Per potersi sposare è necessario prima di tutto
richiedere le "Pubblicazioni di matrimonio".
La pubblicazione va richiesta all'Ufficio di Stato Civile
del Comune ove uno dei fidanzati ha la residenza anagrafica
almeno un mese prima della data del matrimonio. Consiste
nella redazione di un apposito verbale e nell'affissione
di un avviso presso il Comune per la durata di 8 giorni,
con il quale l'Ufficiale di stato Civile verifica l'inesistenza
di impedimenti all'assunzione del vincolo. Dopo tre
giorni dal termine della pubblicazione verrà
rilasciato un apposito certificato di esguita pubblicazione
o il nulla osta al matrimonio da consegnare all'autorità
religiosa; da questo momento sarà possibile celebrare
il matrimonio, che dovrà avvenire entro sei mesi,
al termine dei quali l'atto perde la validità.
La pubblicazione va ripetuta anche nel Comune di residenza
dell'altro nubendo.
Per la pubblicazione di matrimonio è necessario
produrre:
" Tante marche da bollo da €. 11,00 quanti
sono gli avvisi da pubblicare;
" Richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco
(solo per matrimoni concordatari, cioè celebrati
secondo il rito cattolico);
" Coloro che non hanno compiuto i 18 anni devono
presentare un'autorizzazione a contrarre matrimonio,
rilasciata dal competente Tribunale per i Minorenni,
con sede in Pisa;
" Per coloro che sono nati all'estero vengono richiesti:
l'atto di nascita legalizzato e tradotto in italiano
ed il Nulla Osta rilasciato, ai sensi dell'art. 116
del C. C., dalle Autorità competenti del proprio
Paese. Se lo straniero non comprende la lingua italiana,
è necessaria la presenza di un interprete al
momento della pubblicazione.
Dopo che siano state effettuate le pubblicazioni di
matrimonio è possibile sposarsi, o con rito civile
o con rito religioso.
Il rito civile, viene celebrato dal Sindaco, o da un
suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile, presso
la Sala consiliare. L'eventuale allestimento floreale
della Sala è a carico degli interessati.
I non residenti devono esibire la delega rilasciata
dal Sindaco del Comune che ha eseguito le Pubblicazioni
di matrimonio.
E' necessario:
" prendere appuntamento con il Sindaco per concordare
data e ora della celebrazione del matrimonio;
" comunicare all'ufficio di Stato Civile le generalità
dei testimoni e il regime patrimoniale scelto, almeno
il giorno prima dell'evento.
I matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto
cattolico o di altri riti riconosciuti dallo Stato produce
gli stessi effetti del matrimonio civile, purchè
siano eseguite le Pubblicazioni alla Casa Comunale e
l'atto sia trascritto nei Registri di Stato Civile.
La Pubblicazione deve essere richiesta dagli interessati
con congruo anticipo rispetto alla celebrazione, mentre
alla trasmissione dell'atto di matrimonio all'Ufficiale
di Stato Civile per la sua trascrizione provvede direttamente
il celebrante.
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COSA E' NECESSARIO FARE IN CASO DI MORTE DI UNA
PERSONA?
Deve essere resa la dichiarazione di morte all'Ufficiale
di Stato Civile del luogo del decesso, entro ventiquattro
ore dal decesso stesso, dal convivente o da uno dei
parenti o da persona da loro delegata o, in mancanza,
da persona informata del decesso.
Se la morte avviene in un ospedale o altro istituto
è il direttore dell'istituto o un suo delegato
che deve trasmettere la notizia della morte.
E' necessario quindi recarsi all'Ufficio di Stato Civile
con la dichiarazione di denuncia di morte del medico
necroscopo.
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COSA FARE PER TRASFERIRE LA RESIDENZA?
Se si vuole trasferire la residenza in un nuovo Comune
si ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione (per sè
e per le persone sulle quali si esercitano la potestà
o la tutela) all'Anagrafe del Comune nel quale si intende
trasferirsi, rendendo le dichiarazioni richieste, presentarsi
con un documento di riconoscimento, il codice fiscale,
patente di guida e carta di circolazione di tutti i trasferiti,
qualora in possesso, per l'aggiornamento automatico dell'indirizzo
anche su di essi.
La concessione della residenza avviene previa dichiarazione
allo sportello anagrafico, accertamento in loco da parte
dei Vigili Urbani, e spedizione della pratica affinché
il precedente comune di residenza proceda alla cancellazione
anagrafica. Non appena restituita da detto Comune, la
pratica viene perfezionata e la decorrenza della nuova
residenza ha effetto dal giorno della prima dichiarazione.
Nel frattempo è bene che il nuovo residente regolarizzi
anche la denuncia per lo smaltimento dei rifiuti presso
l'Ufficio Tributi.
Moduli TARSU
Moduli TOSAP |
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