Comune di Orciano Pisano
05 Febbraio 2012
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COME E QUANDO VIENE RILASCIATA LA CARTA D'IDENTITA'

La carta d'identità viene rilasciata ai soggetti che abbiano compiuto almeno 15 anni, ed è normalmente valida per l'espatrio nei Paesi della Comunità Europea ed in altri convenzionati con l'Italia. E' valida 5 anni e può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza.
Per ottenerla è necessario, oltre ad aver compiuto 15 anni, essere residenti nel Comune di Orciano Pisano o iscritti all'AIRE (italiani residenti all'estero), mentre per i non residenti può essere rilasciata previo nullaosta da parte del Comune di residenza.
Non comporta alcuna variazione sulla carta d'identità il cambio di residenza, di professione o di stato civile.
Nel caso di furto o smarrimento è necessario presentare denuncia ai Carabinieri.
I minori di anni 18 devono essere accompagnati da entrambi i genitori (muniti di documento di identità valido), per il rilascio della necessaria autorizzazione. Se uno dei genitori non firma occorre l'autorizzazione del Gidice Tutelare presso il Tribunale di Pisa.
Per gli starnieri residenti la carta d'identità non è valida per l'espatrio e deve essere allegata al permesso di soggiorno.
Per il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi all'Ufficio Anagrafe con tre fotografie formato tessera, la cart d'identità scaduta (in caso di rinnovo), l'attestato di denuncia o furto, l'autorizzazione del Giudice Tutelare nei casi previsti.
La carta di identità costa € 5,42.

Per i minori di 15 anni si può richiedere il certificato di nascita valido per l'espatrio. É valido nei Paesi della Comunità Europea e negli altri Paesi che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l'Italia, purché convalidato dalla Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra..
Entrambi i genitori devono recarsi di persona all'Ufficio Anagrafe, portando una foto tessera del figlio, per la compilazione del modulo di richiesta. In caso di separazione o divorzio dei genitori è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare presso il Tribunale competente per territorio.
Il documento, rilasciato dal Comune in tempo reale, andrà poi consegnato dagli interessati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra o personalmente o tramite i Carabinieri.

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

L'art. 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche ed i gestiori di pubblici servizi (es. ASA S.p.A. che fornisce acqua, ENEL S.pA. che fornisce energia elettrica, e così via) non possono chiedere ai cittadini i certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione ovvero i documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate anche ai privati che vi consentono.
La richiesta di certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Il cittadino comunque può continuare a richiedere i certificati e le Amministrazioni sono sempre tenute a rilasciarle.
I certificati medici, i certificati sanitari, i certificati veterinari, i certificati di origine, i certificati di conformità CE, i certificati di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da autocertificazione.
Tutte le dichiarazioni hanno lo stesso valore e la stessa validità temporale del certificato che sostituiscono (6 mesi).

icona freccia Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

icona freccia Moduli autocertificazione

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché la conformità all'originale della copia di un documento.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle Amministrazioni pubbliche ed ai gestori di servizi pubblici (es. ASA S.p.A. che fornisce acqua, ENEL S.pA. che fornisce energia elettrica, e così via), anche se non collegate ad una domanda, sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate o inviate con la fotocopia del documento della persona che le ha firmate. Se la dichiarazione sostitutiva è rivolta a pribvati va autenticata e conseguentemente è necessario pagare l'imposta di bollo.
Tutte le dichiarazioni hanno lo stesso valore e la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono.

icona freccia Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

icona freccia Moduli autocertificazione

 

COSA E' NECESSARIO FARE QUANDO NASCE UN BAMBINO?

La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori (qualora siano coniugati tra di loro), da un loro procuratore speciale o dal medico o dall'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.
Può essere resa nel Comune di nascita del bambino oppure nel Comune di residenza dei genitori (in quello della madre se i genitori risiedono in comuni diversi). Essa deve essere fatta entro 10 giorni dal parto.
Può essere resa anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto (in questo caso entro 3 giorni dalla nascita).
Qualora i genitori non siano coniugati tra di loro, è necessaria la presenza di entrambi, salvo che uno dei genitori non voglia essere menzionato nell'atto di nascita del figlio naturale.
Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso, non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al buon costume ed all'ordine pubblico; inoltre, se maschio, non può essere imposto il nome del padre o di un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.
Per la dichairazione di nascita è necessario presentarsi con:
" Documento di riconoscimento di chi fa la denuncia (per i cittadini stranieri il passaporto e il documento di soggiorno, permesso o carta di soggiorno);
" Codice fiscale di entrambi i genitori;
" Attestazione di avvenuta nascita rilasciata dalla A.S.L. ovvero dall'ostetrica o da chi abbia assistito al parto.

icona freccia Informazioni su Assegni di maternità

icona freccia Informazioni su Assegni nucleo familiare

icona freccia Informazioni su Assegni secondo figlio

 

CHE COSA E' NECESSARIO FARE PER SPOSARSI?

Per potersi sposare è necessario prima di tutto richiedere le "Pubblicazioni di matrimonio".
La pubblicazione va richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove uno dei fidanzati ha la residenza anagrafica almeno un mese prima della data del matrimonio. Consiste nella redazione di un apposito verbale e nell'affissione di un avviso presso il Comune per la durata di 8 giorni, con il quale l'Ufficiale di stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti all'assunzione del vincolo. Dopo tre giorni dal termine della pubblicazione verrà rilasciato un apposito certificato di esguita pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da consegnare all'autorità religiosa; da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio, che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l'atto perde la validità. La pubblicazione va ripetuta anche nel Comune di residenza dell'altro nubendo.
Per la pubblicazione di matrimonio è necessario produrre:
" Tante marche da bollo da €. 11,00 quanti sono gli avvisi da pubblicare;
" Richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco (solo per matrimoni concordatari, cioè celebrati secondo il rito cattolico);
" Coloro che non hanno compiuto i 18 anni devono presentare un'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal competente Tribunale per i Minorenni, con sede in Pisa;
" Per coloro che sono nati all'estero vengono richiesti: l'atto di nascita legalizzato e tradotto in italiano ed il Nulla Osta rilasciato, ai sensi dell'art. 116 del C. C., dalle Autorità competenti del proprio Paese. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete al momento della pubblicazione.

Dopo che siano state effettuate le pubblicazioni di matrimonio è possibile sposarsi, o con rito civile o con rito religioso.

Il rito civile, viene celebrato dal Sindaco, o da un suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile, presso la Sala consiliare. L'eventuale allestimento floreale della Sala è a carico degli interessati.
I non residenti devono esibire la delega rilasciata dal Sindaco del Comune che ha eseguito le Pubblicazioni di matrimonio.
E' necessario:
" prendere appuntamento con il Sindaco per concordare data e ora della celebrazione del matrimonio;
" comunicare all'ufficio di Stato Civile le generalità dei testimoni e il regime patrimoniale scelto, almeno il giorno prima dell'evento.

I matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto cattolico o di altri riti riconosciuti dallo Stato produce gli stessi effetti del matrimonio civile, purchè siano eseguite le Pubblicazioni alla Casa Comunale e l'atto sia trascritto nei Registri di Stato Civile. La Pubblicazione deve essere richiesta dagli interessati con congruo anticipo rispetto alla celebrazione, mentre alla trasmissione dell'atto di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile per la sua trascrizione provvede direttamente il celebrante.

 

COSA E' NECESSARIO FARE IN CASO DI MORTE DI UNA PERSONA?

Deve essere resa la dichiarazione di morte all'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso, entro ventiquattro ore dal decesso stesso, dal convivente o da uno dei parenti o da persona da loro delegata o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Se la morte avviene in un ospedale o altro istituto è il direttore dell'istituto o un suo delegato che deve trasmettere la notizia della morte.
E' necessario quindi recarsi all'Ufficio di Stato Civile con la dichiarazione di denuncia di morte del medico necroscopo.

 

COSA FARE PER TRASFERIRE LA RESIDENZA?

Se si vuole trasferire la residenza in un nuovo Comune si ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione (per sè e per le persone sulle quali si esercitano la potestà o la tutela) all'Anagrafe del Comune nel quale si intende trasferirsi, rendendo le dichiarazioni richieste, presentarsi con un documento di riconoscimento, il codice fiscale, patente di guida e carta di circolazione di tutti i trasferiti, qualora in possesso, per l'aggiornamento automatico dell'indirizzo anche su di essi.
La concessione della residenza avviene previa dichiarazione allo sportello anagrafico, accertamento in loco da parte dei Vigili Urbani, e spedizione della pratica affinché il precedente comune di residenza proceda alla cancellazione anagrafica. Non appena restituita da detto Comune, la pratica viene perfezionata e la decorrenza della nuova residenza ha effetto dal giorno della prima dichiarazione.
Nel frattempo è bene che il nuovo residente regolarizzi anche la denuncia per lo smaltimento dei rifiuti presso l'Ufficio Tributi.

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