COME PAGARE UN VERBALE
Pagamento verbali Codice della Strada tramite
avviso di violazione per divieti di sosta accertati
in assenza del trasgressore e/o proprietario (foglietto
colorato affisso al vetro parabrezza)
Per effettuare il pagamento per tali avvisi occorre,
entro 10 giorni dalla data riportata sull'avviso stesso,
alternativamente:
Recarsi presso l'Ufficio Polizia Municipale
di Orciano Pisano, posto in Orciano Pisano, Piazza
del Municipio 1 (piano terra del palazzo municipale),
aperto il martedì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì pomeriggio
dalle 16,00 alle 17,30;
Servirsi dell'allegato bollettino di c.c.p.
n. 139568 - intestato alla Tesoreria Comunale
di Orciano Pisano.
Nel caso in cui, entro tale termine non venga effettuato
il pagamento, l'Ufficio Polizia Municipale procederà
alla notifica del verbale al proprietario del veicolo,
attraverso il servizio postale, con aggiunta delle
spese di procedimento e notifica.
Pagamento verbali Codice della Strada notificati
tramite il servizio postale.
Una volta ricevuta la notifica, si può effettuare
il pagamento entro 60 giorni (attenzione: non confondere
60 giorni con 2 mesi) dal ricevimento con le modalità
indicate al punto precedente. Il termine di pagamento
è perentorio, quindi il ritardo del pagamento,
anche di un solo giorno, comporta il raddoppio della
sanzione. Le spese di notifica e di procedura
sono a carico del trasgressore e\o proprietario.
Pagamento verbali Codice della Strada contestati
o notificati.
Una volta ricevuta la copia della contestazione, si
può effettuare il pagamento secondo le modalità
indicate ai punti precedenti. Se l'autovettura appartiene
a persona diversa dal trasgressore, e questi non ha
provveduto al pagamento della sanzione entro 60 giorni,
una copia del verbale viene notificata anche al proprietario;
in tal caso le spese sostenute per la notifica del
verbale sono a carico del proprietario.
COME CONTESTARE UN VERBALE AL CODICE DELLA STRADA
Avverso il verbale per violazione al Codice della strada
è ammesso alternativamente ricorso al Prefetto
della Provincia o al Giudice di Pace competente per
territorio nel termine di 60 giorni dalla contestazione
o dalla notificazione della violazione, nel caso in
cui non sia stato provveduto al pagamento in misura
ridotta del verbale di accertamento verso il quale si
intende presentare il ricorso stesso.
Ricorso al Prefetto - Art. 203 C.d.S.
Può essere presentato, in carta libera, direttamente
al Prefetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
oppure personalmente o anche lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno presso l'Ufficio a cui appartiene
l'agente accertatore. In tale ultimo caso il ricorrente
dovrà indicare quale destinatario "PREFETTURA
DI PISA tramite POLIZIA MUNICIPALE DI ORCIANO PISANO"
e dovrà essere chiaramente indicata la volontà
di rivolgersi al Prefetto; non verranno pertanto considerati
alla stregua di "ricorso", a norma del vigente
Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio,
al Sindaco, al Responsabile di Area, genericamente all'Ufficio
Polizia Municipale. In tali casi, essi saranno restituiti
al mittente con le spiegazioni del caso.
Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della
Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso,
emette una ingiunzione determinata, nel limite non inferiore
al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto
è possibile ricorrere al Giudice di Pace di Pisa.
Opposizione al Giudice di Pace - Art. 204bis C.d.S.
Deve essere depositato o trasmesso mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno al Giudice di Pace di Pisa,
direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore
legale (per le violazioni al C.d.S. in sede di giudizio
NON è obbligatorio avvalersi della presenza di
un legale).
Le sentenze del Giudice di Pace sono ricorribili per
Cassazione.
In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace NON
può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie
(ad esempio sospensione o revoca della patente guida)
o la decurtazione dei punti della patente guida .
Opposizione ad ordinanza ingiunzione del Prefetto
- Art. 205 C.d.S.
Nel caso in cui il Prefetto, per le violazioni in cui
sia previsto ovvero in seguito alla presentazione di
ricorso abbia emesso un'ordinanza ingiunzione di rigetto,
ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada è
ammessa opposizione contro l'ordinanza del Prefetto
davanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data
di notificazione.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA ESATTORIALE
La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60
giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento,
oltre all'applicazione degli interessi di mora, il Concessionario
dovrà procedere agli atti esecutivi previsti
dalla legge (pignoramento).
Tuttavia il cittadino ha anche la possibilità
di proporre opposizione alla cartella esattoriale, entro
30 giorni dalla notifica della stessa, al Giudice di
Pace di Pisa.
ATTENZIONE L'opposizione è attivabile
solo per motivi attinenti alla mancata o intempestiva
notificazione del verbale, intervenuta estinzione dell'obbligazione
(il pagamento della sanzione era già stato effettuato
regolarmente, morte dell'obbligato, ecc
), vizi
propri dell'iscrizione a ruolo (nominativi sbagliati,
importi alterati, ecc.), vizi propri della cartella
esattoriale. L'opposizione è inammissibile quando
si denunciano vizi di merito sull'accertamento, cioè
non si può più opporsi a ciò che
è scritto sul verbale, perché questo andava
contestato direttamente entro 60 giorni dalla contestazione
o notificazione del verbale di accertamento o di contestazione.
In caso di rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale,
gli interessati, salvo ricorso per Cassazione, debbono
attenersi alla decisione del Giudice, cioè pagare
la somma iscritta a ruolo; in caso contrario andranno
incontro all'esecuzione forzata, vale a dire al pignoramento
dei propri beni.
COSA FARE QUANDO LA CARTELLA FA RIFERIMENTO AD UNA
SANZIONE GIA' PAGATA
E' possibile, che all'Ufficio Polizia Municipale non
sia mai arrivato il bollettino di pagamento di una sanzione.
In tal caso, legittimamente l'Ufficio ha provveduto
ad iscrivere a ruolo la sanzione non evasa raddoppiata.
Se il cittadino ha la prova, cioè la ricevuta
di pagamento della sanzione, è sufficiente che
si presenti all'Ufficio Polizia Municipale con la cartella
esattoriale e l'originale della ricevuta di pagamento
della sanzione. Sarà l'Ufficio Polizia Municipale
ad informare direttamente il Concessionario della riscossione
con un provvedimento di discarico, che sarà inviato
per conoscenza anche al cittadino. E' possibile anche
inviare il tutto per posta o al numero di fax 050683033,
accompagnando però, in tale caso, la copia della
cartella esattoriale e della ricevuta di pagamento con
la dichiarazione che le copie sono conformi all'originale.
Scarica "dich
sost per PA copia conforme"
ATTENZIONE Se il verbale è stato
pagato oltre il 60° giorno dalla notifica o contestazione
oppure è stata pagata una cifra inferiore al
dovuto, secondo la il Codice della Strada, la sanzione
è raddoppiata, quindi la cartella esattoriale
va pagata.
VISURA E RILASCIO COPIE DI FOTOGRAFIE AUTOVELOX
La visura ed il rilascio di copie delle fotografie relative
ai verbali rilevati a mezzo di apparecchiatura elettronica
Autovelox devono essere richiesti o contestualmente,
in sede di contestazione immediata della violazione,
direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale nei
giorni di ricevimento al pubblico ovvero per fax allo
050683033 ovvero per posta.
Scarica "richiesta
accesso"
La copia della fotografia sarà rilasciata solo
ed esclusivamente al conducente, al proprietario del
veicolo oggetto della violazione o, ad altra persona,
appositamente delegata dallo stesso. In tal caso, la
delega deve essere accompagnata da una copia del documento
di riconoscimento del proprietario.
La visura ed il rilascio di copia della fotografia sono
gratuite.
VERBALI A LEGGI O REGOLAMENTI: PAGAMENTO
Il pagamento di verbali a leggi o regolamenti, deve
essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione
o notificazione della violazione.
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono presentare
scritti difensivi, allegare documenti, ovvero chiedere
di essere ascoltati personalmente dall'Autorità
competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione che sarà
di volta in volta indicata nel verbale. L'Autorità
comptente emetterà ordinanza motivata di archiviazione
nel caso in cui ritenga fondati i motivi addotti negli
scritti difensivi; in caso contrario emetterà
ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione.
Qualora, nei termini prescritti, non siano stati presentati
scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento, l'Ufficio
Polizia Municipale trasmetterà rapporto all'autorità
competente (ad esempio al competente al Responsabile
di Area, per verbali redatti per violazione ai regolamenti
comunali), che emetterà l'Ordinanza ingiunzione.
Contro l'ordinanza, entro 30 giorni dalla notifica,
gli interessati possono proporre opposizione al Giudice
di Pace di Pisa.
DENUNCE DI INFORTUNIO
Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro,
il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per presentare
la denuncia di infortunio (da compilarsi su apposito
modello dell'INAIL, specificando la natura dell'infortunio
ed i giorni di sospensione dal lavoro) al Protocollo
del Comune, allegando il certificato di primo soccorso
del medico. La presentazione può altresì
avvenire mediante raccomandata AR, indirizzata al Comune
in cui è avvenuto l'infortunio; in tale caso
per il controllo dell'avvenuto rispetto dei termini
(48 ore) farà fede la data del timbro postale
di partenza.
COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO
I modelli di cessione fabbricato devono essere presentati
direttamente all'Ufficio Polizia Municipale o spediti
per posta con raccomandata A.R. o spediti a mezzo fax
allo 050683033
Cittadino italiano
E' obbligatorio consegnare la comunicazione per la cessione
di immobile nei seguenti casi:
a) consegna o messa a disposizione di un appartamento
o altro locale a qualsiasi titolo: entro 48 ore dalla
consegna delle chiavi;
b) ospitalità di conoscente e/o familiare per
più di 30 giorni (senza richiesta di residenza):
entro 48 ore;
c) persone non legate da vincoli affettivi o familiari
(richiesta di residenza come nucleo familiare a se stante):
entro 48 ore.
ATTENZIONE La comunicazione è
obbligatoria in tutti i casi in cui l'immobile (appartamento
ma anche garage, magazzino, capannone ecc. ) viene dato
nella disponibilità di terzi, anche se NON viene
fatto alcun contratto.
Scarica "modulo_cessione_fabbricato"
Cittadino straniero
E' considerato "straniero" la persona non
residente in uno degli Stati dell'Unione Europea o l'apolide.
Entro 48 ore dalla richiesta di ospitalità è
obbligatorio consegnare la comunicazione di cessione
fabbricato.
Il modello deve essere compilato per ogni singola persona
ospitata o alloggiata (familiari, moglie/marito, figlio
minori, amici e quant'altro) anche se la permanenza
dura meno di 30 giorni.
Al modello deve essere allegato la copia di permesso
di soggiorno e di un documento di identità; in
caso di permesso turistico allegare fotocopia del passaporto
contenente il visto di entrata in Italia
Scarica "modello
per denuncia cittadino straniero"
AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO INVALIDI
L'autorizzazione alla sosta per portatori di handicap
ha validità su tutto il territorio nazionale
per la durata di 5 anni, suscettibile a rinnovo, e viene
rilasciata dal Comune di residenza.
L'interessato deve rivolgersi, in primo luogo, all'Azienda
ASL 5 di Pisa al fine di ottenere, mediante visita medica,
la certificazione che attesti la limitata capacità
deambulatoria.
Successivamente va inoltrata richiesta di autorizzazione,
in carta semplice, all'Ufficio Polizia Municipale allegando
alla domanda il certificato rilasciato dall'Asl.
Per invalidità temporanee, l'autorizzazione viene
rilasciata secondo il periodo temporale di invalidità
indicato nel certificato rilasciato dalla ASL 5 di Pisa.
Il contrassegno invalidi è strettamente personale
e utilizzabile esclusivamente in presenza dell'invalido,
deve essere esposto in originale in modo visibile sul
parabrezza anteriore del veicolo a servizio dell'invalido.
Scarica "richiesta
contrassegno invalidi"
Scarica "rinnovo
contrassegno invalidi"
PASSAPORTO
Il passaporto è un documento di identità
rilasciato dalla Questura competente nel territorio,
valido per l'espatrio in tutti i Paesi riconosciuti
dal Governo Italiano.
Il passaporto è valido 10 anni. Dopo 10 anni
il passaporto è definitivamente scaduto ed occorre
richiederne uno nuovo.
Nel corso della sua validità, quando si debba
usarlo per espatriare, è necessario applicarvi
la marca CC.GG. di € 30,99; questa marca ha validità
un anno dalla data del primo rilascio del passaporto
e poi di anno in anno.
Per ottenerlo è possibile presentarsi all'Ufficio
Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico
e compilare una domanda in carta semplice indirizzata
alla Questura di Pisa, presentare due foto tessera,
firmate sul lato, nonché l'attestazione postale
del versamento di € 5,35 per modello con 32 pagine
oppure € 6,55 per modello con 48 pagine sul conto
corrente postale intestato alla Questura di Pisa n.
10893568. In caso di rinnovo è necessario allegare
il passaporto scaduto.
Il rilascio del passaporto richiede qualche giorno,
per cui è sempre opportuno produrre domanda per
tempo, quando si ha in programma un viaggio all'estero.
Per ulteriori informazioni
Scarica modulo
"passaporto"
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