Comune di Orciano Pisano
01 Agosto 2010
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Come fare per... - area Polizia Municipale
 

COME PAGARE UN VERBALE

  • Pagamento verbali Codice della Strada tramite avviso di violazione per divieti di sosta accertati in assenza del trasgressore e/o proprietario (foglietto colorato affisso al vetro parabrezza)
    Per effettuare il pagamento per tali avvisi occorre, entro 10 giorni dalla data riportata sull'avviso stesso, alternativamente:

    • Recarsi presso l'Ufficio Polizia Municipale di Orciano Pisano, posto in Orciano Pisano, Piazza del Municipio 1 (piano terra del palazzo municipale), aperto il martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30;

    • Servirsi dell'allegato bollettino di c.c.p. n. 139568 - intestato alla Tesoreria Comunale di Orciano Pisano.

    Nel caso in cui, entro tale termine non venga effettuato il pagamento, l'Ufficio Polizia Municipale procederà alla notifica del verbale al proprietario del veicolo, attraverso il servizio postale, con aggiunta delle spese di procedimento e notifica.



  • Pagamento verbali Codice della Strada notificati tramite il servizio postale.
    Una volta ricevuta la notifica, si può effettuare il pagamento entro 60 giorni (attenzione: non confondere 60 giorni con 2 mesi) dal ricevimento con le modalità indicate al punto precedente. Il termine di pagamento è perentorio, quindi il ritardo del pagamento, anche di un solo giorno, comporta il raddoppio della sanzione. Le spese di notifica e di procedura sono a carico del trasgressore e\o proprietario.

  • Pagamento verbali Codice della Strada contestati o notificati.
    Una volta ricevuta la copia della contestazione, si può effettuare il pagamento secondo le modalità indicate ai punti precedenti. Se l'autovettura appartiene a persona diversa dal trasgressore, e questi non ha provveduto al pagamento della sanzione entro 60 giorni, una copia del verbale viene notificata anche al proprietario; in tal caso le spese sostenute per la notifica del verbale sono a carico del proprietario.

COME CONTESTARE UN VERBALE AL CODICE DELLA STRADA

Avverso il verbale per violazione al Codice della strada è ammesso alternativamente ricorso al Prefetto della Provincia o al Giudice di Pace competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento verso il quale si intende presentare il ricorso stesso.

Ricorso al Prefetto - Art. 203 C.d.S.
Può essere presentato, in carta libera, direttamente al Prefetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente o anche lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'Ufficio a cui appartiene l'agente accertatore. In tale ultimo caso il ricorrente dovrà indicare quale destinatario "PREFETTURA DI PISA tramite POLIZIA MUNICIPALE DI ORCIANO PISANO" e dovrà essere chiaramente indicata la volontà di rivolgersi al Prefetto; non verranno pertanto considerati alla stregua di "ricorso", a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Responsabile di Area, genericamente all'Ufficio Polizia Municipale. In tali casi, essi saranno restituiti al mittente con le spiegazioni del caso.
Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace di Pisa.

Opposizione al Giudice di Pace - Art. 204bis C.d.S.
Deve essere depositato o trasmesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Giudice di Pace di Pisa, direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale (per le violazioni al C.d.S. in sede di giudizio NON è obbligatorio avvalersi della presenza di un legale).
Le sentenze del Giudice di Pace sono ricorribili per Cassazione.
In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace NON può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie (ad esempio sospensione o revoca della patente guida) o la decurtazione dei punti della patente guida .

Opposizione ad ordinanza ingiunzione del Prefetto - Art. 205 C.d.S.
Nel caso in cui il Prefetto, per le violazioni in cui sia previsto ovvero in seguito alla presentazione di ricorso abbia emesso un'ordinanza ingiunzione di rigetto, ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada è ammessa opposizione contro l'ordinanza del Prefetto davanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione.

COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento, oltre all'applicazione degli interessi di mora, il Concessionario dovrà procedere agli atti esecutivi previsti dalla legge (pignoramento).
Tuttavia il cittadino ha anche la possibilità di proporre opposizione alla cartella esattoriale, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Giudice di Pace di Pisa.

ATTENZIONE L'opposizione è attivabile solo per motivi attinenti alla mancata o intempestiva notificazione del verbale, intervenuta estinzione dell'obbligazione (il pagamento della sanzione era già stato effettuato regolarmente, morte dell'obbligato, ecc…), vizi propri dell'iscrizione a ruolo (nominativi sbagliati, importi alterati, ecc.), vizi propri della cartella esattoriale. L'opposizione è inammissibile quando si denunciano vizi di merito sull'accertamento, cioè non si può più opporsi a ciò che è scritto sul verbale, perché questo andava contestato direttamente entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento o di contestazione.
In caso di rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale, gli interessati, salvo ricorso per Cassazione, debbono attenersi alla decisione del Giudice, cioè pagare la somma iscritta a ruolo; in caso contrario andranno incontro all'esecuzione forzata, vale a dire al pignoramento dei propri beni.

COSA FARE QUANDO LA CARTELLA FA RIFERIMENTO AD UNA SANZIONE GIA' PAGATA

E' possibile, che all'Ufficio Polizia Municipale non sia mai arrivato il bollettino di pagamento di una sanzione. In tal caso, legittimamente l'Ufficio ha provveduto ad iscrivere a ruolo la sanzione non evasa raddoppiata. Se il cittadino ha la prova, cioè la ricevuta di pagamento della sanzione, è sufficiente che si presenti all'Ufficio Polizia Municipale con la cartella esattoriale e l'originale della ricevuta di pagamento della sanzione. Sarà l'Ufficio Polizia Municipale ad informare direttamente il Concessionario della riscossione con un provvedimento di discarico, che sarà inviato per conoscenza anche al cittadino. E' possibile anche inviare il tutto per posta o al numero di fax 050683033, accompagnando però, in tale caso, la copia della cartella esattoriale e della ricevuta di pagamento con la dichiarazione che le copie sono conformi all'originale.

icona freccia Scarica "dich sost per PA copia conforme"

ATTENZIONE Se il verbale è stato pagato oltre il 60° giorno dalla notifica o contestazione oppure è stata pagata una cifra inferiore al dovuto, secondo la il Codice della Strada, la sanzione è raddoppiata, quindi la cartella esattoriale va pagata.

VISURA E RILASCIO COPIE DI FOTOGRAFIE AUTOVELOX
La visura ed il rilascio di copie delle fotografie relative ai verbali rilevati a mezzo di apparecchiatura elettronica Autovelox devono essere richiesti o contestualmente, in sede di contestazione immediata della violazione, direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero per fax allo 050683033 ovvero per posta.

icona freccia Scarica "richiesta accesso"

La copia della fotografia sarà rilasciata solo ed esclusivamente al conducente, al proprietario del veicolo oggetto della violazione o, ad altra persona, appositamente delegata dallo stesso. In tal caso, la delega deve essere accompagnata da una copia del documento di riconoscimento del proprietario.
La visura ed il rilascio di copia della fotografia sono gratuite.

VERBALI A LEGGI O REGOLAMENTI: PAGAMENTO

Il pagamento di verbali a leggi o regolamenti, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi, allegare documenti, ovvero chiedere di essere ascoltati personalmente dall'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione che sarà di volta in volta indicata nel verbale. L'Autorità comptente emetterà ordinanza motivata di archiviazione nel caso in cui ritenga fondati i motivi addotti negli scritti difensivi; in caso contrario emetterà ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione.
Qualora, nei termini prescritti, non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento, l'Ufficio Polizia Municipale trasmetterà rapporto all'autorità competente (ad esempio al competente al Responsabile di Area, per verbali redatti per violazione ai regolamenti comunali), che emetterà l'Ordinanza ingiunzione.
Contro l'ordinanza, entro 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono proporre opposizione al Giudice di Pace di Pisa.

DENUNCE DI INFORTUNIO

Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per presentare la denuncia di infortunio (da compilarsi su apposito modello dell'INAIL, specificando la natura dell'infortunio ed i giorni di sospensione dal lavoro) al Protocollo del Comune, allegando il certificato di primo soccorso del medico. La presentazione può altresì avvenire mediante raccomandata AR, indirizzata al Comune in cui è avvenuto l'infortunio; in tale caso per il controllo dell'avvenuto rispetto dei termini (48 ore) farà fede la data del timbro postale di partenza.

COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO

I modelli di cessione fabbricato devono essere presentati direttamente all'Ufficio Polizia Municipale o spediti per posta con raccomandata A.R. o spediti a mezzo fax allo 050683033

Cittadino italiano
E' obbligatorio consegnare la comunicazione per la cessione di immobile nei seguenti casi:
a) consegna o messa a disposizione di un appartamento o altro locale a qualsiasi titolo: entro 48 ore dalla consegna delle chiavi;
b) ospitalità di conoscente e/o familiare per più di 30 giorni (senza richiesta di residenza): entro 48 ore;
c) persone non legate da vincoli affettivi o familiari (richiesta di residenza come nucleo familiare a se stante): entro 48 ore.

ATTENZIONE La comunicazione è obbligatoria in tutti i casi in cui l'immobile (appartamento ma anche garage, magazzino, capannone ecc. ) viene dato nella disponibilità di terzi, anche se NON viene fatto alcun contratto.

icona freccia Scarica "modulo_cessione_fabbricato"

Cittadino straniero
E' considerato "straniero" la persona non residente in uno degli Stati dell'Unione Europea o l'apolide.
Entro 48 ore dalla richiesta di ospitalità è obbligatorio consegnare la comunicazione di cessione fabbricato.
Il modello deve essere compilato per ogni singola persona ospitata o alloggiata (familiari, moglie/marito, figlio minori, amici e quant'altro) anche se la permanenza dura meno di 30 giorni.
Al modello deve essere allegato la copia di permesso di soggiorno e di un documento di identità; in caso di permesso turistico allegare fotocopia del passaporto contenente il visto di entrata in Italia

icona freccia Scarica "modello per denuncia cittadino straniero"

AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO INVALIDI

L'autorizzazione alla sosta per portatori di handicap ha validità su tutto il territorio nazionale per la durata di 5 anni, suscettibile a rinnovo, e viene rilasciata dal Comune di residenza.
L'interessato deve rivolgersi, in primo luogo, all'Azienda ASL 5 di Pisa al fine di ottenere, mediante visita medica, la certificazione che attesti la limitata capacità deambulatoria.
Successivamente va inoltrata richiesta di autorizzazione, in carta semplice, all'Ufficio Polizia Municipale allegando alla domanda il certificato rilasciato dall'Asl.
Per invalidità temporanee, l'autorizzazione viene rilasciata secondo il periodo temporale di invalidità indicato nel certificato rilasciato dalla ASL 5 di Pisa.
Il contrassegno invalidi è strettamente personale e utilizzabile esclusivamente in presenza dell'invalido, deve essere esposto in originale in modo visibile sul parabrezza anteriore del veicolo a servizio dell'invalido.

icona freccia Scarica "richiesta contrassegno invalidi"

icona freccia Scarica "rinnovo contrassegno invalidi"

PASSAPORTO

Il passaporto è un documento di identità rilasciato dalla Questura competente nel territorio, valido per l'espatrio in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano.
Il passaporto è valido 10 anni. Dopo 10 anni il passaporto è definitivamente scaduto ed occorre richiederne uno nuovo.
Nel corso della sua validità, quando si debba usarlo per espatriare, è necessario applicarvi la marca CC.GG. di € 30,99; questa marca ha validità un anno dalla data del primo rilascio del passaporto e poi di anno in anno.
Per ottenerlo è possibile presentarsi all'Ufficio Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico e compilare una domanda in carta semplice indirizzata alla Questura di Pisa, presentare due foto tessera, firmate sul lato, nonché l'attestazione postale del versamento di € 5,35 per modello con 32 pagine oppure € 6,55 per modello con 48 pagine sul conto corrente postale intestato alla Questura di Pisa n. 10893568. In caso di rinnovo è necessario allegare il passaporto scaduto.
Il rilascio del passaporto richiede qualche giorno, per cui è sempre opportuno produrre domanda per tempo, quando si ha in programma un viaggio all'estero.

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