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ART. 32 - ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI
1. Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la
Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato,
secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando
e promovendo le forme associative più idonee
all'esercizio delle attività ed alle finalità
da perseguire.
2. Al fine del superamento della dimensione localistica
comunale, le forme associative dovranno essere sviluppate
soprattutto con i comuni limitrofi.
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ART. 33 - SERVIZI LOCALI
1. Nella relazione previsionale e programmatica sono
indicate le modalità di gestione dei servizi
pubblici locali.
2. La scelta della forma di gestione avviene previa
analisi dei relativi costi e benefici, sia in termini
quantitativi che qualitativi.
3. Qualunque sia la forma prescelta per la gestione
dei servizi, sono definite modalità di rapporto,
forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune
e modalità di controllo idonee ad assicurare
il perseguimento del pubblico interesse.
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ART. 34 - ISTITUZIONI
1. Per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale,
il Consiglio Comunale può istituire Istituzioni,
organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia
gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità
di gestione.
3. Il Presidente e' nominato e revocato dal Sindaco,
ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti
con gli organi del Comune.
4. Il Direttore e' nominato e revocato dal Sindaco.
Deve avere una particolare competenza per i servizi
cui e' preposto e può essere un/una dipendente
comunale o una figura esterna all'Ente.
5. Il Consiglio d'Amministrazione e' nominato e revocato
dal Sindaco e dura in carica per un periodo corrispondente
a quello del Consiglio Comunale.
6. Il Regolamento Comunale stabilisce le attribuzioni
ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e
le competenze del Direttore; disciplina le modalità
con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo,
di vigilanza e di controllo, l'organizzazione interna,
i compensi degli amministratori. Il Comune determina
le tariffe dei servizi, verifica i risultati della gestione,
provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
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ART. 35 - AZIENDE
1. L'Azienda Speciale e' ente strumentale del Comune
dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio
Comunale, che ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.
2. Organi dell'Azienda Speciale sono: il Presidente,
il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, alla
quale compete la responsabilità gestionale. La
nomina e la revoca degli organi suddetti spettano al
Sindaco.
3. L'Azienda ha un proprio regolamento adottato dal
Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge
e dello statuto.
4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale,
conferisce il capitale di dotazione determina le finalità
e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica
i risultati di gestione e provvede alla copertura di
eventuali costi sociali.
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