21 Febbraio 2020
[]

News&Eventi
percorso: Home > News&Eventi > Eventi

Scadenza dell´ Imposta comunale sulla pubblicità

20-01-2017 11:26 - Eventi
Si avvisa che entro il 31 GENNAIO 2017 devono essere effettuati i pagamenti dell´imposta annuale sulla pubblicità.

L´imposta va calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e dimensione dell´impianto pubblicitario. E´ soggetta all´imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forme visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da questi luoghi percepibile, se svolta nell´esercizio di un´attività economica. Tuttavia, ai sensi dell´art. 10, comma 1, lett. c), della legge 28.12.2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell´imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l´attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

Devono pagare l´imposta tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno mezzi attraverso i quali diffondono messaggi pubblicitari nell´esercizio di attività economiche e che sono già titolari di pubblicità già in corso dagli anni precedenti. Per le nuove pubblicità il pagamento dell´imposta e la presentazione dell´apposita dichiarazione deve avvenire prima dell´inizio della pubblicità ai sensi dell´art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.

Il pagamento dell´imposta può essere effettuato, alternativamente:
- sul conto corrente postale intestato a: " COMUNE DI ORCIANO PISANO – ICP ", IBAN IT02B0760114000000012522561;
- presso la Tesoreria Comunale del Comune di Orciano Pisano, Cassa di Risparmio di Volterra spa, IBAN
IT51D0637071170000000000013

Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per l´omesso, parziale o tardivo pagamento dell´imposta o delle singole rate è dovuta una sanzione pari al 30% dell´imposta dovuta. Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine potrà tuttavia provvedere ai sensi dell´art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante l´istituto del ravvedimento operoso: dovrà in tal caso versare, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, la sanzione ridotta contestualmente al tributo dovuto ed agli interessi calcolati in base al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

Per informazioni è possibile rivolgersi all´Ufficio Tributi, nei seguenti orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00), telefono 050683018, interno 4.


[Realizzazione siti web www.sitoper.it]