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IMU 2013: chi paga, le aliquote. il regolamento

03-12-2013 10:53 - Eventi
E´ stato pubblicato il decreto legislativo che prevede l´abolizione del saldo IMU di dicembre. L´abolizione riguarda le seguenti categorie di immobili:

1) gli immobili di cui all´art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 54/2013:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell´art. 93 del Dpr n. 616/1977;

2) gli immobili di cui all´art. 4, comma 12quinquies, del D.L. n. 16/2012, ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3) gli immobili di cui all´art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l´immobile, purché non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall´art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

4) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all´art. 13, comma 5, del D.L. 201/11, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

5) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all´art. 13, comma 8, del D.L. 201/ 11;

6) i fabbricati per i quali il Comune ha deliberato l´assimilazione all´abitazione principale ai sensi dell´art. 2 -bis del D.L. 102/2013;

Al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle tipologie escluse dall´esenzione, il decreto precisa espressamente che l´eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).
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